Pagina del portale dedicata ai riferimenti normativi sia per i siti web dei medici sia per altri obblighi legati all'attività sanitaria...



Riferimenti normativi legati all'attività sanitaria odontoiatrica che implicano pubblicazione obbligatoria nel portale dello studio di alcuni adempimenti

In conformità alla legge 8 marzo 2017 n. 24 art. 4 comma 3 nell'ambito dell'esercizio di monitoraggio prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management) di cui all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) , come modificato dagli articoli 2 e 16 legge 8 marzo 2017 n. 24 annualmente saranno pubblicati nel sito eventuali contenziosi medico legali avvenuti entro 5 anni che ad oggi non sussistono.

Sempre per gli obblighi sanciti dalla
legge 8 marzo 2017 n. 24 articolo 10, comma 4 si dichiara che il sanitario, dottor Andrea Michelozzi, odontoiatra e proprietario dello studio, è assicurato per responsabilità civile professionale presso le Generali S.p.A.

Riguardo al risk management di cui legge 8 marzo 2017 n. 24 art. 4 comma 3 con riferimento all'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in cui è sancito che ogni struttura sanitaria deve avere adeguata funzione di monitoraggio del rischio sanitario nel dettaglio:
  • Attivazione di percorsi audit o altro finalizzati a scoprire le criticità, quindi anche l’assistente è chiamata a riferire su situazioni anomale che è in grado di vedere come un materiale che sta esaurendosi in magazzino, un ritardo del laboratorio odontotecnico, un funzionamento anomalo di un macchinario, una possibile svista del medico o altro; azioni che effettivamente compie in maniera egregia. Idem il medico riguardo all'operato dell'assistente. Tipologie di prestazioni in cui si sono verificati problemi, malgrado si sia operato in scienza e coscienza, oppure procedure introdotte di recente sono spesso monitorate a livello di gestionale informatico dello studio con apposita funzione di controllo di qualità allo scopo di scoprirne le criticità (se necessario anche con semplici elaborazioni statistiche) quindi generare migliorie nei protocolli e nelle indicazioni seguite dallo studio.
  • Rilevazione di inadeguatezza dei protocolli con emersione di eventuali percorsi di medicina difensiva. Il primo punto è fatto con aggiornamento professionale e dalla revisione critica delle eventuali problematiche che possono avvenire durante il lavoro grazie ai controlli di qualità di cui al comma precedente. Il secondo aspetto siccome nello studio lavora attualmente solo un sanitario che è pure il proprietario, posso solo dichiarare che non ricorro alla medicina difensiva.
  • Aggiornamento del personale. Ciò è fatto costantemente dal sanitario in vari modi ma soprattutto con lo studio in auto apprendimento della letteratura internazionale su argomenti specifici di rilevanza clinica anche usando banche dati sul Web, ormai ben conosciute e considerate dalla comunità scientifica come un riferimento inoppugnabile come Pubmed central. Riguardo all'aggiornamento sulle procedure per l'assistente, è fatto sopratutto dal medico proprietario dello studio specialmente quando si generano nuovi protocolli o anche migliorie dei vecchi.
  • Assistenza legale ed assicurativa; nel caso dello studo perseguita tramite la stipula della RC professionale prima citata e da accordi con un legale di Prato.





Riferimenti e obblighi normativi legati a questo sito Internet collegato ad uno studio sanitario


Il dottor Andrea Michelozzi, in qualità di proprietario dello studio e direttore sanitario si assume tutte le responsabilità sui contenuti del sito che essendo pertinente ad una struttura sanitaria è soggetto anche alle seguenti normative:

Come consigliato dalla Deliberazione del Comitato Centrale della FNOMCeO n° 52 del 23/02/2007 lo studio si attiva a conformare il contenuto del proprio portale ai suggerimenti della HONcode.

Riguardo ad eventuali casi clinici presentati nel sito, è mantenuta celata l'identità del paziente in quanto la pubblicazione è fatta in modo che non sia riconoscibile e questo per la legge sulla privacy (D.lg 196/2003 e successive modificazioni) e per l'art. 622 cp (rivelazione di segreto professionale). Anche se la legge afferma che non vi è nessun obbligo di consenso verbale o scritto per pubblicare casi in modo assolutamente anonimo, lo studio mettera nel portale solo quelli in cui il paziente interessato non abbia espresso parere contrario.

Per adempimenti normativi, l'indirizzo del presente sito è stato comunicato:

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